Oggetto: INTERROGAZIONE A RISPOSTA VERBALE – Contestazione da parte della Sezione Regionale di Controllo per le Marche della Corte dei Conti relativa alla violazione degli obblighi di cui all’art. 4 D. Lgs. n. 149/2011, con riguardo agli adempimenti relativi alla relazione di fine mandato del Sindaco.
Premesso che
in data 5 luglio 2024 il sottoscritto e gli altri membri del Consiglio Comunale hanno ricevuto una comunicazione avente ad oggetto: Riscontro a nota prot. n. 0001519-17/05/2024-SC_MAR-T71-P n. protocollo 15963 del 20.05.2024 avente ad “Oggetto: Relazione di fine mandato provinciale e comunale. Adempimento degli obblighi di cui all’art. 4, d. lgs. n. 149/2011. Comunicazione istruttoria” – Trasmissione nota difensiva.
Mediante la nota indicata in oggetto la Sezione Regionale di Controllo per le Marche della Corte dei Conti ha effettuato la contestazione da parte del Comune di Grottammare in ordine alla violazione della disposizione di cui all’art. 4 D. Lgs. n. 149/2011, con riguardo agli adempimenti relativi alla relazione di fine mandato del Sindaco, eccependo la tardiva sottoscrizione da parte del Sindaco e la mancata pubblicazione della relazione nella Sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune.
Preso atto:
che il rigoroso rispetto dei termini previsti dalla legge per l’adempimento degli obblighi legati alla relazione di fine mandato deve considerarsi essenziale, al pari dell’adempimento stesso dei predetti obblighi come peraltro sostenuto dalla consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti che si è espressa in casi analoghi verificatisi in varie Regioni d’Italia seguendo principi chiari. In tali pronunciamenti, la stessa Corte dei Conti ha costantemente ribadito il principio secondo il quale la tardività dei singoli adempimenti assume rilevanza, ai fini sanzionatori in quanto compromette la tempestività dell’obbligo di resa e diffusione della relazione di fine mandato; ciò in quanto il bene tutelato dalla normativa va individuato nel diritto della comunità amministrata ad essere informata sull’operato degli organi in scadenza, in vista del futuro esercizio del diritto di voto. Tale è, inoltre, lo scopo della previsione secondo la quale la relazione di fine mandato deve essere trasmessa alla Corte dei Conti, dopo la sottoscrizione e certificazione, affinché, cioè venga sottoposta a verifica la tempestività della redazione e pubblicazione della stessa, trattandosi di aspetto ugualmente connesso all’obbligo di accountability degli amministratori.
Cito la Deliberazione n. 22/2020/SRCPIE/VSG della Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte la quale afferma che “La rigida scansione temporale degli adempimenti connessi alla redazione ed alla pubblicazione della relazione di fine mandato costituiscono, quindi, fattori determinanti per l’effettiva operatività del predetto principio”.
Oppure, la Sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei Conti n.5/2021, la quale afferma che “La legge, nel disciplinare il programma di adempimento, ha riservato al tempo un ruolo che non può in nessun modo essere considerato ordinatorio, bensì, quello di un elemento fondamentale del valore della relazione di fine mandato, ergo, del disvalore associato alla conseguente sanzione per inadempimento: i termini servono infatti a garantire uno spatium cogendi minimo, a garanzia del consapevole esercizio delle prerogative democratiche da parte dei componenti della comunità amministrata. I termini, in definitiva, sono direttamente strumentali allo scopo per cui l’obbligo è imposto, quindi immediatamente rilevanti per l’esatto adempimento.”
O, ancora, la Deliberazione n. 115/2023/VSG della Sezione Regionale di Controllo per il Lazio della Corte dei Conti che ha affermato “che il ritardo nella redazione, nella sottoscrizione da parte del sindaco e nella pubblicazione della relazione non ha consentito alla medesima di assolvere alla finalità di legge di garantire l’esercizio effettivo del controllo democratico da parte dei cittadini, profilandosi, in proposito, i presupposti per l’applicazione, da parte dell’ente, delle sanzioni previste dall’art. 4, comma 6, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149.”
E, da ultimo, le Sezioni Riunite in speciale composizione (28/2019/DELC depositata in data 8 ottobre 2019) che hanno affermato il principio per cui “l’inadempimento di ogni singolo obbligo previsto dalla sequenza procedimentale in esame costituisce il presupposto di applicabilità della sanzione, si da far ritenere che redazione-certificazione-controllo-pubblicazione siano tappe insopprimibili, predisposte al fine di coniugare “buon andamento” e “trasparenza”, entrambi poli del meccanismo disegnato dal legislatore per rendere effettivi, nell’ultima fase delle consiliature locali, i principi di coordinamento della finanza pubblica e di unità economica e giuridica del Paese”
Considerato che
Nelle note difensive diffuse ai membri del Consiglio Comunale, prima si ammette che sono stati rispettati tutti i termini ad eccezione di quello per la sottoscrizione, poi si richiama la correttezza dell’operato del Comune, sostenendo che il ritardo nella sottoscrizione comunque non avrebbe determinato alcun danno (“…il ritardo nella sottoscrizione non ha pregiudicato il diritto dei cittadini a consultare, entro un certo lasso di tempo prima delle elezioni, le informazioni di cui alla relazione di fine mandato in vista del voto, in quanto lo stesso risulta essere stato assicurato con la pubblicazione della relazione sul sito istituzionale dell’Ente entro il termine prescritto per legge…” termine però anch’esso non rispettato), concludendo, peraltro, con il proposito per il futuro di prestare maggiore attenzione al rispetto dei termini (e dunque di fatto implicitamente ammettendo e riconoscendo il mancato rispetto dei termini stessi). Ci si può domandare in base a quale principio il Segretario Comunale sostenga che il ritardo – comunque appunto riconosciuto – non abbia pregiudicato l’interesse dei cittadini ad una corretta informazione, essendo, il rispetto rigoroso dei termini previsti dalla legge posto, dalle varie pronunce della Corte dei Conti, a base della tutela di tale interesse protetto dalla norma. E, dunque, la legge che opera una presunzione legale di rispetto dell’interesse tutelato (corretta informazione dei cittadini), ove siano rispettati i termini stabiliti dalla legge stessa; di converso, ove tali termini legali non siano, anche per un solo giorno, rispettati, e dunque si ravvisi ritardo nell’adempimento degli organi comunali, non può dirsi realizzato correttamente l’interesse tutelato dalla norma; pertanto, quanto sopra sostenuto dal Segretario Comunale, deve ritenersi giuridicamente infondato.
INTERROGA IL SINDACO PER CONOSCERE
- il motivo per cui non è stata divulgata la nota di contestazione della Sezione Regionale di Controllo per le Marche della Corte dei Conti circa il corretto adempimento degli obblighi di fine mandato del Comune.
- Se si riconosce il ritardo negli adempimenti legati all’obbligo di sottoscrizione, certificazione, trasmissione e pubblicazione della relazione di fine mandato, ritardo che ha dato luogo alla contestazione della predetta Sezione Regionale di Controllo per le Marche della Corte dei Conti Corte dei Conti.
- Se, a fronte della memoria difensiva del Segretario generale, la Corte dei Conti ha dato un riscontro e con quale esito.
- Il motivo per cui il Sindaco non ha dato notizia degli adempimenti degli obblighi legati alla relazione di fine mandato, come previsto dal comma 6 dell’art. 4 D.lgs. 149/2011.
- L’entità delle eventuali sanzioni e se graveranno sul bilancio del Comune.
Consigliere Comunale
Dott. Marco Sprecacè
Settembre 25, 2024
La Corte dei Conti contesta il Comune di Grottammare
Grottammare - Di seguito testo integraledell'interrogazione del dott. Marco Sprecacè, Consigliere comunale del gruppo "Grottammare C'è", che presenterà al prossimo Consiglio Comunale del 30 settembre 2024.
Redazione
