Dalle rilevanze di specifiche e reiterate sentenze della Cassazione, infatti, ora la prefettura ascolana, tenendo conto anche delle normative vigenti, ha annullato e archiviato, proprio per la mancanza di omologazione dell’apparecchio utilizzato dalla Provincia per la misurazione dell’eccesso di velocità, la prima multa comminata a un automobilista sulla sopraelevata di Porto d’Ascoli (la Provinciale 227) con quest’ultimo che aveva presentato ricorso al prefetto. Il Ministero - come si legge nel provvedimento di archiviazione della multa da parte della prefettura - attraverso una circolare del gennaio 2025 aveva scritto di una sostanziale piena omogeneità e identità tra le procedure di approvazione e omologazione degli autovelox; poi nel maggio 2025, è tornata a ribadire che gli autovelox per i controlli della velocità devono obbligatoriamente essere omologati. Inequivocabile il pronunciamento della prefettura che ha confermato che «l’apparecchiatura utilizzata – nel caso della multa per eccesso di velocità sulla sopraelevata di Porto d’Ascoli – risulta sottoposta ad approvazione ma non ad omologazione». Un punto netto che fa chiarezza su questo aspetto e sull’autovelox finora utilizzato sulla Provinciale 227 (come quello utilizzato a suo tempo sulla Salaria) e non utilizzabile per sanzionare gli automobilisti.
Dicembre 08, 2025
Automobilista ricorre in Prefettura contro multa autovelox, sanzione annullata
Il caso degli autovelox non omologati e, quindi, non validi per sanzionare gli automobilisti per eccesso di velocità con rilevamento automatico, si è rivelato di estrema attualità anche nel Piceno.
Redazione
