I contribuenti che non hanno versato entro la
scadenza possono spontaneamente regolarizzare la propria posizione
pagando l’imposta a cui si aggiungono gli interessi calcolati al tasso
legale con maturazione giorno per giorno (attualmente al 2,50%) e la
sanzione amministrativa ridotta.
Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione
sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o
altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto
formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati).
Con la riforma del regime sanzionatorio che riguarda le violazioni
commesse dal 1° settembre 2024, la sanzione passa dal 30% al 25%.
La sanzione è fissata in base al ritardo con cui avviene il pagamento:
• 0.083% giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla
scadenza;
• 1.25% per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30
giorni dalla scadenza;
• 1.39% per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90giorni
dalla scadenza;
• 3,125% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90
giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso
di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza;
• 3,572% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati
successivamente alla data precedente.
• 4.17% (1/6 della sanzione minima) in presenza di comunicazione dello
schema di atto che avvia il contraddittorio con il contribuente, non
preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata
istanza di accertamento con adesione.
Per le violazioni commesse in data precedente al 1° Settembre 2024 si
continua ad applicare la sanzione minima del 30% e i valori della
sanzione per il ravvedimento operoso sono i seguenti:
• 0.1% giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla
scadenza;
• 1.5% per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni
dalla scadenza;
• 1.67% per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90
giorni dalla scadenza;
• 3,75% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90
giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso
di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza;
• 4,29% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati entro il
secondo anno dalla scadenza.
• 5% (1/6 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo il
secondo anno dalla scadenza.
Per gli interessi, la formula da applicare per il loro calcolo è la
seguente: (imposta non versata x tasso legale x numero dei giorni di
ritardo) / 36.500
Dicembre 27, 2024
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San Benedetto - Lunedì 16 Dicembre 2024 è scaduto il termine per il pagamento del saldo
IMU per l’anno 2024.
Redazione
